1. In attuazione del riconoscimento della qualità di forza di polizia disposto dall'articolo 16, secondo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, al fine di coprire le vacanze di organico e per le maggiori necessità di personale conseguenti all'istituzione del nucleo provinciale di cui all'articolo 2 della presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'immissione in ruolo del personale anche volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la conseguente riforma del servizio volontario, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) proroga al 31 dicembre 2008 della validità della graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, e assunzione sino ad esaurimento del personale idoneo;
b) assunzione in ruolo, a domanda, di tutto il personale volontario che risulta iscritto negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e che ha effettuato almeno tre anni di servizio continuato presso i distaccamenti volontari ovvero che ha effettuato non meno di centoventi giorni effettivi di servizio a tempo determinato per periodi di venti giorni. Le assunzioni avvengono secondo l'ordine di priorità stabilito a seguito del superamento di una prova selettiva teorico-pratica, basata sulle nozioni acquisite durante il servizio prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e previo superamento di test attitudinali e di una prova ginnica; le modalità per lo svolgimento della prova selettiva e
c) previsione di una visita medica diretta ad accertare l'idoneità psico-fisica del personale idoneo all'assunzione nella mansione di vigili del fuoco;
d) previsione di un corso di formazione di base del personale assunto di durata pari a sei mesi coincidenti con il periodo di prova, di cui gli ultimi due mesi da svolgere presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco;
e) cessazione dalla qualità di volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conservando la possibilità di richiamo, del personale volontario che non ha richiesto di partecipare alla procedura di assunzione;
f) individuazione, con apposito decreto del Ministro dell'interno, sentiti, ove ritenuto opportuno, il Capo del Dipartimento della protezione civile e gli enti locali interessati, dei distaccamenti volontari che, sulla base dell'aumento di organico e tenuto conto delle necessità di intervento, sono convertiti in distaccamenti permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dei distaccamenti volontari che cessano di dipendere dal medesimo Corpo e che sono convertiti in strutture operative della protezione civile sotto il coordinamento degli enti locali;
g) previsione della gratuità dell'attività prestata dal personale volontario posto alle dipendenze degli enti locali;
h) destinazione dei proventi derivanti dai risparmi di spesa di cui alle lettere d) e g) alla copertura economica dell'imissione in ruolo del personale di cui al presente comma;
i) previsione che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'alinea, non sono più
l) previsione che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'alinea, non è più consentito il servizio civile volontario nei vigili del fuoco.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, decorsi i quali i decreti legislativi sono adottati anche in assenza del parere.
3. Con uno o più decreti legislativi, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottate disposizioni correttive e integrative di questi ultimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e delle procedure stabiliti dal presente articolo.
4. La delega di cui al comma 1 del presente articolo non può comportare in alcun caso ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, oltre a quelli quantificati all'articolo 7.